(Jamma) “Non si applicano sanzioni amministrative agli operatori privi di concessione”: amministrazione condannata a pagare spese processuali a titolare centro Stanleybet
16224
post-template-default,single,single-post,postid-16224,single-format-standard,bridge-core-2.7.0,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-25.5,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive
 

(Jamma) “Non si applicano sanzioni amministrative agli operatori privi di concessione”: amministrazione condannata a pagare spese processuali a titolare centro Stanleybet

Pubblicato il

(Jamma) – Il Tribunale Civile di Messina, con diverse sentenze, ha annullato le sanzioni amministrative per aver installato gli apparecchi da intrattenimento all’interno dei centri Stanleybet, ha accolto i ricorsi dell’avv. Daniela Agnello e ha condannato l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al pagamento delle spese processuali.

Il Giudice, dopo ampia e dettagliata disamina della normativa italiana in materia, ha disposto che “nei termini chiariti dalla Corte di Giustizia a far data dal 2007, la mancanza di concessione non può costituire oggetto di sanzioni nei confronti degli operatori che illegittimamente non hanno ottenuto una concessione… Accoglie l’opposizione ed annulla l’atto impugnata. Condanna L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio Territoriale per la Sicilia – Sezione Operativa Territoriale di Messina alla rifusione delle spese processuali”.

Il Giudice riconosce che l’azione sanzionatoria promossa dall’Amministrazione si fonda su di una normativa nazionale contraria al diritto dell’Unione Europea risultando il provvedimento impugnato illegittimo per violazione del diritto eurounitario.

Il Giudice ripercorre l’evoluzione normativa e le connesse pronunzie giurisprudenziali succedutesi nel tempo affermando che “dal 1998 al 2012 l’attribuzione delle concessioni per la gestione delle scommesse su competizioni sportive è stata oggetto di ben tre differenti discipline che si sono susseguite nel tempo e che sono state, in tempi diversi e per motivi diversi, dichiarate dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea contrastanti con alcuni principi europei”.

Il Tribunale conclude che “deve ritenersi applicabile il principio di prevalenza del diritto europeo su quello interno con consequenziale disapplicazione di quest’ultimo”.

Era accaduto che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, a seguito delle operazioni di accertamento presso gli esercizi commerciali aperti al pubblico ove si svolgeva attività di scommesse in assenza della licenza di Polizia prescritta dall’art. 88 Tulps, rinveniva 8 apparecchi da intrattenimento (art. 110 comma 9 lett. A Tulps).

Con ordinanza l’Ufficio ingiungeva il pagamento della sanzione amministrativa di oltre € 24.000,00 in ogni esercizio commerciale per la violazione dell’art. 110 comma 9 lett. F bis Tulps. Il titolare del centro era munito di licenza ex art. 86 Tulps ma era privo di licenza ex art. 88 Tulps.

Il Giudice, in conformità ai vincolanti principi interpretativi disposti dalla Corte di Giustizia UE nelle sentenze Gambelli, Placanica, Costa Cifone e da ultimo Laezza e nei termini chiariti dalla giurisprudenza nazionale amministrativa ha annullato la contestata ordinanza ingiunzione attesa la sua contrarietà al diritto dell’Unione e in totale accoglimento delle argomentazioni difensive, ha disposto anche la condanna alle spese dell’amministrazione.

Dopo la sede penale e amministrativa, anche in sede civile si evidenzia il contrasto della normativa italiana con il diritto europeo e la singolarità della posizione della Stanleybet che svolge attività transfrontaliera in conseguenza della discriminazione subita prima con i bandi del ’99, proseguita con il bando Bersani e conclusa con il bando del 2012.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.