(La Repubblica.it – Diritto 11.07.2017) Scommesse, Tribunale di Roma conferma “imposta unica non dovuta dai ctd Stanleybet”
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(La Repubblica.it – Diritto 11.07.2017) Scommesse, Tribunale di Roma conferma “imposta unica non dovuta dai ctd Stanleybet”

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E’ una sentenza che certo farà discutere ma che di fatto conferma la posizione storica di Stanleybet. L’azienda di Liverpool infatti aveva sempre sostenuto di non essere coinvolta nel processo di regolarizzazione previsto dall’ultima Legge di Stabilità. Secondo Stanleybet i ctd ad essa associati non avrebbero partecipato alla Sanatoria in quanto la stessa basata su un condono fiscale. Il pronunciamento del Tribunale di Roma ha quindi confermato questa linea stabilendo che il ctd Stanleybet che aveva presentato ricorso, contro la contestazione della presentazione della certificazione di inizio attività relativa alla raccolta di scommesse e la sottrazione all’applicazione dell’imposta unica, non è tenuto al pagamento dell’imposta unica. Il Tribunale ha osservato che “circa le carenze dei profili oggettivo, soggettivo e territoriale, il Collegio condivide le affermazioni della società ricorrente in quanto l’attività svolta è sostanzialmente un’attività rivolta alla trasmissione dei dati alla mandante del servizio Stanlybet Malta Limited. Ne consegue che tanto da un punto di vista soggettivo, quanto oggettivo e territoriale, non può essevi una pretesa erariale in capo alla società ricorrente in quanto quest’ultima si è limitata alla sola raccolta delle scommesse ed al trasferimento dei dati connessi in via telematica. Ne consegue che non può esservi imposizione ai sensi della legge istitutiva di tale imposta anche da un punto di vista territoriale, attesa che la scommessa viene effettuata tra lo scommettitore e la società maltese, senza il minimo interesse alla questione economica da parte della società ricorrente”. Nessun commetto ufficiale da Liverpoool, ma si percepisce la grande soddisfazione di Stanleybet che ha reso nota questa sentenza, visto che la stessa fa parte di un gruppo di pronunce di altri Tribunali italiani che hanno tutte confermato lo stesso orientamento giuridico. Secondo quanto appreso da Agimet, queste sentenze riguarderebbero i soli ctd Stanleybet e non potranno essere applicati a punti di altri operatori. La differenza starebbe nella struttura del contratto offerto da Stanleybet che stabilisce la non partecipazione del punto al rischio. Inoltre, il contratto, unito alle specifiche caratteristiche di proposizione dell’offerta fanno concludere, ai sensi del codice civile, che la scommessa non è accettata in Italia.

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