(PressGiochi.it) Stanleybet: “Dopo la sentenza della Corte Costituzionale, i nostri CTD prevalgono su ADM in tutte le sedi giudiziarie”
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(PressGiochi.it) Stanleybet: “Dopo la sentenza della Corte Costituzionale, i nostri CTD prevalgono su ADM in tutte le sedi giudiziarie”

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Riguardo l’imposta Unica Ante 2011 Le commissioni provinciali e regionali accolgono i ricorsi di Stanleybet e dei centri affiliati, difesi dagli avvocati Daniela Agnello e Vittoria Varzi, in tema di imposta unica.

“Sono quindi in corso di annullamento – commenta Stanley – circa 750 avvisi di accertamento, che ADM si ostina a non voler annullare in via di autotutela.

I Giudici tributari infatti aderiscono ormai nella loro totalità, se si tratta di cause dei CTD Stanley, alla sentenza della Consulta e annullano gli avvisi di accertamento imputanti da Stanleybet e dai centri affiliati, quando si tratta di imposta unica per annualità antecedenti al 2011.

Le Commissioni Tributarie iniziano anche a condannare l’amministrazione alla rifusione delle spese processuali. A titolo esemplificativo:

La Commissione Tributaria Provinciale di Bari ha annullato l’avviso di accertamento ADM per l’anno di imposta 2010 accogliendo il ricorso avviato dalla Stanleybet Malta, in qualità di coobbligato solidale con un CTD di Bari. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma ha annullato l’avviso di accertamento ADM per l’annualità 2010 e ha condannato l’amministrazione al pagamento delle spese processuali. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, aderendo pienamente alla sentenza della Consulta, ha annullato l’avviso di accertamento con riferimento all’anno d’imposta 2007″.

“Per le annualità successive al 2011 – proseguono – le decisioni delle commissioni sono a volte favorevoli a Stanley , a volte favorevoli all’Amministrazione. Ma è un fatto che i giudici tributari stanno mostrando grande interesse alla progettazione europea della materia che viene svolta dalla difesa Stanley e/o del CTD durante le udienze. E’ scontato che al questione sarà oggetto di rinvio alla Corte di Giustizia. La norma che pone a carico dei CTD l’imposta unica, infatti, nata con la legge finanziaria 2011, ammette apertamente nelle sue premesse di avere lo scopo di scoraggiare contrastare il fenomeno dei CTD. Ora, nel caso di un generico operatore illegale si tratta di una norma più che legittima. Ma perché mai un CTD Stanley, operatore già legittimato dalle sentenze della Corte di Giustizia e che giù versa l’imposta sulle scommesse alle Autorità Maltesi, doveva essere scoraggiato dallo Stato italiano? Non è forse questo stesso stato che ha impedito alla Stanley, in violazione del diritto dell’Unione (sentenze Gambelli, Placanica, Costa Cifone e Laezza), di accede al sistema concessori?

E’ chiaro che la legge di stabilità 2011, nel caso di Stanley, ha rappresentato una ulteriore forma di discriminazione, questa volta di natura fiscale, verso la società e i suoi CTD. In tale prospettiva, i funzionari ADM sono stati presunto strumento della violazione del diritto dell’Unione. Ed è proprio in ragione di ciò che la Stanley si è sempre impegnata ad avvertire preventivamente e compiutamente ADM e i suoi funzionari”.

“In un contesto – conclude Stanley – in cui i giudici tributari sembrano dare sempre maggiore ascolto alla prospettazione europea della materia, la loro decisione va a favore di Stanley e dei CTD anche per annualità successive al 2011, senza bisogno di alcun rinvio alla Corte di Giustizia.”

In tal senso, la Commissione Tributaria Provinciale di Bologna, con recente sentenza del 12.04.2018, ha accolto i ricorsi presentati dalla Stanley e dai centri affiliati difesi dall’avv. Daniela Agnello e Vittoria Varzi proprio sulla base della seguente motivazione: “…non appare ammissibile la pretesa di imporre ad una doppia tassazione una operazione economica solo perché la stessa è stata oggetto di tassazione in altro paese, nel caso Malta”.

Per i Giudici emiliani, peraltro, “…non appare condivisibile l’opinione espressa dall’Amministrazione opposta secondo la quale il CTD rivestirebbe tale qualità [di soggetto passivo dell’imposta] in quanto gestore delle scommesse. Infatti, sottoponendo la fattispecie ad un più attento esame, non si può non rilevare che la parte che gestisce effettivamente la scommessa, oltre ovviamente allo scommettitore, non è il CTD, ma l’operatore straniero che appare l’effettivo interessato al risultato del gioco (sul punto si veda Corte di Giustizia dell’U.E causa C-89/05 13.07.2006, Cassazione Penale sentenza 26728/2015 e Consiglio di Stato sentenza 1992/2015)”.

La Commissione Tributaria Provinciale di Bologna ha quindi annullato gli avvisi di accertamento dell’ADM”

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