(PRESSGIOCHI) CASSAZIONE ACCOGLIE IL RICORSO DI UN CTD STANLEYBET
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(PRESSGIOCHI) CASSAZIONE ACCOGLIE IL RICORSO DI UN CTD STANLEYBET

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La Sez. 3 Penale della Corte di Cassazione ha annullato la sentenza della Corte d’appello di Salerno contro un CTD Stanleybet. Come spiega la Corte: “il ricorrente si è appellato contro la Corte d’appello di Salerno che ha confermato la sentenza del Giudice dell’Udienza preliminare del Tribunale di Nocera Inferiore di condanna del medesimo, alle pene di giustizia, per il reato di cui all’art. 4 comma 1 e 4 bis Penale in quanto esercitava abusivamente l’organizzazione di scommesse senza la prescritta concessione della A.A.M.S. nonché dell’autorizzazione di P.S. di cui all’art. 88 Tulps.“.

“Secondo il ricorrente la Corte d’appello sarebbe pervenuta alla condanna scena considerare l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità e di quella comunitaria e sarebbe pervenuta alla decisione impugnata con violazione di legge e motivazione illogica”.

Per la Corte “Nel merito, il ricorso con cui si deduce la violazione della legge penale in relazione all’art. 4 comma 1 e 4 bis della legge n. 401 del 1989 e il vizio di motivazione nella misura in cui il giudice nazionale ha escluso il contrasto della norma nazionale con le norme di cui agli artt. 43 e ss e 46 ss del Trattato UE, secondo l’interpretazione della Corte di giustizia, è fondato e la sentenza deve, pertanto, essere annullata con rinvio per un nuovo giudizio sul punto“.

In quanto la “Verifica della discriminazione, che deve essere affidata al giudice del merito, esulando la stessa dai limiti coglitivi assegnati alla Corte di cassazione, verifica che dovrà essere compita, sulla base dei parametri indicati nelle pronunce della Corte di giustizia, onde verificare l’antieconomicità” derivante dalla “virtuale” partecipazione, per la Stanley, alle gare indette a seguito del d.l. n. 16 del 2012 sulla base, tra gli altri, ed esemplificativamente, oltre che del necessario parametro, individuato non in via esclusiva dalla stessa Corte di Giustizia, del valore venale dei beni da impiegare, anche del profitto comunque ragionevolmente ricavabile dall’attività di raccolta delle scommesse, secondo un giudizio di tipo prognostico ricavabile da criteri legati all’id quod plerumque accidit”.

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