Scommesse e agenzie estere, Tar Lazio respinge ricorso su adesione a sanatoria 2016. Avv. Agnello: “Stanleybet un’eccezione alla regola” (2)
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Scommesse e agenzie estere, Tar Lazio respinge ricorso su adesione a sanatoria 2016. Avv. Agnello: “Stanleybet un’eccezione alla regola” (2)

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Attualità e Politica 25/05/2023 | 17:30

Scommesse e agenzie estere, Tar Lazio respinge ricorso su adesione a sanatoria 2016. Avv. Agnello: “Stanleybet un’eccezione alla regola” (2)

I giudici amministrativi hanno poi respinto l’assunto secondo cui il bookmaker ricorrente e i centri collegati non fossero inclusi nella sanatoria, evidenziando che sia la società di scommesse che i singoli punti potessero richiedere separatamente l’adesione alla procedura di regolarizzazione fiscale, come fatto da altri bookmaker e dai singoli esercizi a loro sottostanti. Al singolo centro, infatti, era “offerta la possibilità di regolarizzarsi quale ’gestore’ di un punto di raccolta di scommesse, compilando il ’modello A’ di dichiarazione d’impegno alla regolarizzazione” mentre il bookmaker avrebbe potuto “partecipare alla procedura – per sé stessa e insieme per il complesso dei punti che ad essa fanno capo – in qualità di ’titolare di una rete fisica con un minimo di 50 punti aderenti’, come previsto nel ’modello B’ di dichiarazione” come “fatto da altri bookmaker esteri”. Anche il riferimento della società ricorrente all’obbligo di notifica da parte dell’Italia alla Commissione Ue dei decreti sulla sanatoria in quanto “progetto di regola tecnica” è stato respinto dal Tar Lazio. Secondo il Collegio vi è la sussistenza di “ragioni imperative di interesse generale”, idonee di per sé a giustificare la limitazione delle libertà comunitarie conseguente al sistema concessorio italiano, posto a tutela di interessi pubblici quale la tutela della sicurezza e della salute dei cittadini nonché dell’ordine pubblico, inteso come lotta contro la criminalità e come canalizzazione delle attività dei giochi di azzardo in circuiti che consentano il controllo dei flussi finanziari derivanti dall’attività di raccolta delle scommesse. Ne discende come “nessun obbligo di previa comunicazione alla Commissione Europea incombesse, nel caso di specie, sullo Stato Italiano, con conseguente piena legittimità dell’iter procedimentale seguito dalle Autorità Nazionali”.
GM/Agipro

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