Scommesse, Corte tributaria di Trapani: “Imposta a carico del bookmaker estero”. Avv. Agnello: “Agenti esonerati”
Attualità e Politica
19/12/2025 | 10:32
ROMA – I titolari delle agenzie di scommesse collegate a Stanleybet Malta, società estera priva di concessione che opera in Italia con una rete di affiliati, non devono versare l’imposta unica sui giochi, che è invece a carico del bookmaker. Lo ha stabilito una sentenza della Corte di giustizia tributaria di Trapani, che riconosce, ancora una volta, l’esonero dei gestori dei centri trasmissione dati dal pagamento dell’imposta unica sulle scommesse per le annualità successive al 2016. Sull’onda di un filone giurisprudenziale oramai in fase di consolidamento – è scritto in una nota stampa dell’avvocato Daniela Agnello, che ha difeso bookmaker e gestore – il Collegio ha accolto il ricorso e ha ricostruito in modo netto i presupposti del tributo nel sistema entrato in vigore dopo il 2016. “Per effetto della Legge di Stabilità 2016 – riporta l’atto della Corte di Giustizia tributaria – l’imposizione dei Ctd è nuovamente cambiata… le scommesse sportive non sono più tassate sull’ammontare della singola giocata, ma sulla differenza tra le somme giocate e le vincite pagate. Il legislatore ha modificato l’imposta da indiretta, basata sul consumo di ricchezza dello scommettitore, a diretta, basata sull’esercizio dell’attività economica, prescrivendo che sia solo il bookmaker che svolge l’attività a dover pagare il tributo, mentre alle ricevitorie non verrà più richiesto il pagamento dell’imposta unica”. Alla base della decisione, la presa d’atto che, con la legge 208/2015, il legislatore ha mutato l’imposta, rendendola, per tutti gli operatori, un’imposta diretta calcolata sul margine dell’attività economica. L’imposta unica deve colpire il bookmaker, titolare dell’attività economica e del relativo margine, mentre il gestore del centro scommesse svolge un ruolo meramente strumentale e di collegamento, estraneo alla manifestazione di ricchezza che il legislatore ha inteso sottoporre a tributo dal 2016. Con questo presupposto, la pretesa di assoggettare il gestore al versamento dell’imposta unica, per di più mediante il metodo induttivo del “triplo della media provinciale” sulla base dei dati del totalizzatore nazionale, è ritenuta in contrasto con il diritto dell’Unione. L’avvocato Daniela Agnello, difensore di Stanleybet e del titolare del centro, commenta la sentenza: “Il giudice tributario conferma un principio decisivo per i centri: la pretesa fiscale deve rivolgersi a chi incassa il margine dell’attività di scommessa, non a chi svolge attività di mera trasmissione dati. Sono esonerati, quindi, dal pagamento dell’imposta, a far data dall’annualità 2016, i titolari dei centri italiani, per espressa statuizione della Corte Tributaria”.
NT/Agipro
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