(AGIPRO) BANDO LOTTO, CONSIGLIO DI STATO RINVIA RICORSO STANLEY A CORTE UE: DUBBI SU MODELLO “MONOPROVIDING” E REQUISITI ECONOMICI
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(AGIPRO) BANDO LOTTO, CONSIGLIO DI STATO RINVIA RICORSO STANLEY A CORTE UE: DUBBI SU MODELLO “MONOPROVIDING” E REQUISITI ECONOMICI

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ROMA – La Corte di Giustizia Europea dovrà esprimersi sulla legittimità del bando per la gestione del lotto del 2015, in seguito all’ordinanza di rinvio ricevuta dal Consiglio di Stato sulla questione sollevata da Stanleybet. È quanto si legge in una nota della società inglese. “Secondo la Stanley, le caratteristiche della gara e la sua successiva aggiudicazione costituiscono, per diversi motivi, gravi violazioni del diritto dell’Unione”, si legge. “La Stanley, previo riconoscimento definitivo delle proprie ragioni all’esito della sentenza del Consiglio di Stato, intende offrire il lotto nei propri CTD – continua la nota – I concessionari autorizzati per le scommesse sportive hanno il diritto di offrirlo e dovrebbero immediatamente presentare istanza ad ADM per la sua proposizione nel palinsesto complementare”. Nel mirino di Stanley c’è il modello del “monoproviding esclusivo” e i requisiti economici per la partecipazione al bando, ritenuti troppo gravosi. “Non meno significativo – continua Stanley – è che le condizioni del bando prevedessero una serie di situazioni squalificanti soggettive collegate alla preesistenza di contenzioso penale e tributario a carico del partecipante in relazione alle attività di gioco e scommessa, con effetti escludenti che andavano al di là di ogni principio di proporzionalità”. Una situazione che per la società britannica ha ulteriormente compromesso la partecipazione alla gara: “Se Stanleybet avesse potuto soddisfare gli abnormi requisiti economici imposti dal bando del Lotto, neppure allora avrebbe potuto partecipare alla selezione, dato il contenzioso continuamente proposto e riproposto dalle autorità inquirenti e di polizia in plateale violazione del giudicato delle stesse corti nazionali. Quindi la Stanley, anche ammesso che avesse reperito le enormi risorse irragionevolmente previste per la partecipazione alla gara di un unico operatore, avrebbe dovuto rinunciare alla sua principale attività in Italia, la raccolta transfrontaliera delle scommesse, malgrado essa sia stata sempre riconosciuta come legittima”. Il Consiglio di Stato “dubita della legittimità del reiterato modello mono-providing della concessione del Lotto, della fissazione di requisiti qualificanti e di una base d’asta straordinariamente elevata e alla portata del solo concessionario uscente – tutti elementi oggettivamente restrittivi della concorrenza per l’accesso al mercato. Il Consiglio di Stato sembra inoltre far propria la convinzione che nella previsione di situazioni soggettive squalificanti è arduo non ravvisare una volontà ad excludendum in danno di Stanleybet, che, si badi bene, aveva anche in tempi precedenti mostrato ad ADM il suo interesse al gioco del Lotto”

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