AGIMEG – Scommesse: anche per la Corte di Giustizia Tributaria di Bergamo i CTD Stanleybet non sono tenuti al versamento dell’imposta unica a partire dal 2016
48900
wp-singular,post-template-default,single,single-post,postid-48900,single-format-standard,wp-theme-bridge,wp-child-theme-bridge-child,bridge-core-2.7.0,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-25.5,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive
 

AGIMEG – Scommesse: anche per la Corte di Giustizia Tributaria di Bergamo i CTD Stanleybet non sono tenuti al versamento dell’imposta unica a partire dal 2016

Pubblicato il

Scommesse: anche per la Corte di Giustizia Tributaria di Bergamo i CTD Stanleybet non sono tenuti al versamento dell’imposta unica a partire dal 2016

La sentenza che segue è destinata a segnare un ulteriore punto fermo nel contenzioso tra Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) e i CTD, Centri Trasmissione Dati, operanti per conto di Stanleybet.

La Corte di Giustizia Tributaria di Bergamo ha accolto il ricorso presentato dallo Studio Legale Agnello, affermando con chiarezza che i CTD non sono tenuti al versamento dell’imposta unica sulle scommesse a far data dal 2016.

La Corte ha riconosciuto che a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità (L.208/2015), l’unico soggetto passivo dell’imposta è il bookmaker estero, mentre i CTD – privi di concessione ma operanti in forza del diritto eurounitario – non sono soggetti al tributo.

In netto contrasto, dunque, con quanto sostenuto dall’Agenzia, che aveva ricostruito l’imponibile su base forfettaria applicando aliquote massime e un criterio di presunzione fondato sulla raccolta provinciale, la Corte ha stabilito che l’imposta va calcolata esclusivamente sulla differenza tra somme giocate e vincite pagate, nella misura del 18% per la raccolta fisica, senza alcuna rilevanza se l’attività dei CTD sia stata o meno regolarizzata.

Invero, nel solco dell’orientamento già consolidato presso la CGT di II grado per la Lombardia e dell’Umbria, è oramai acquisito che il nuovo criterio di determinazione sul margine “vale per tutti i soggetti tenuti al versamento dell’imposta, indipendentemente dalla intervenuta o meno regolarizzazione della loro attività e anche la Circolare ADM n. 9766/2016 non opera alcuna distinzione fra categorie di soggetti”.

La Corte ha inoltre dato atto che Stanleybet si è sempre dichiarata disponibile a versare quanto dovuto secondo i criteri normativi corretti e nel rispetto del principio di capacità contributiva.

L’Avvocato Agnello, sul punto, «Il quadro giurisprudenziale si sta finalmente assestando su un orientamento più coerente e in linea con i principi costituzionali e comunitari. Stanleybet presenta proposte conciliative e chiede ripetutamente incontri con le direzioni periferiche dell’ente regolatore. L’amministrazione dovrà prendere atto che non è più accettabile proseguire nell’attività accertativa non rispettosa della voluntas legis. Il legislatore in materia di imposta unica tiene conto della raccolta delle scommesse in Italia ed equipara tutti gli operatori del settore senza differenziare soggetti concessionari e non concessionari”. sb/AGIMEG

Link articolo Agimeg — https://www.agimeg.it/scommesse-corte-di-giustizia-tributaria-di-bergamo-i-ctd-stanleybet-non-sono-tenuti-a-versamento-dimposta-unica-dal-2016/

Scommesse: CTD non sono tenuti a imposta unica – AGIMEG

La sentenza che segue è destinata a segnare un ulteriore punto fermo nel contenzioso tra Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) e i CTD, Centri Trasmissione Dati, operanti per conto di Stanleybet. La Corte di Giustizia Tributaria di Bergamo ha accolto il ricorso presentato dallo Studio Legale Agnello, affermando con chiarezza che i CTD non sono tenuti al versamento dell’imposta unica …

www.agimeg.it

Stanleybet Group ‑ Communications

communication@stanleybet.com

Stanleybet Group corporate website

Stanleybet Group on LinkedIn

Stanleybet Group on YouTube

Go to the Stanleybet Group HQ in Liverpool

Suite 14b, The Plaza | 100, Old Hall Street | L3 9QJ, Liverpool | United Kingdom

This message contains confidential information and is intended only for the named recipient(s). If you are not one of the named recipient(s) you should not disseminate, distribute or copy this e-mail. Please notify the sender immediately if you have received this e-mail by mistake and delete this e-mail from your system. Finally, the recipient should check this email and any attachments for the presence of viruses. The company accepts no liability for any damage caused by any virus transmitted by this email.

No Comments

Post A Comment