(AGIPRONEWS) Bando Lotto in Corte Ue, Agnello (avv. Stanleybet): “Evidenti criticità nella gara, auspichiamo chiarezza dai giudici comunitari”
16405
post-template-default,single,single-post,postid-16405,single-format-standard,bridge-core-2.7.0,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-25.5,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive
 

(AGIPRONEWS) Bando Lotto in Corte Ue, Agnello (avv. Stanleybet): “Evidenti criticità nella gara, auspichiamo chiarezza dai giudici comunitari”

Pubblicato il

«Attendiamo la sentenza della Corte di Giustizia e auspichiamo che l’intervento dei giudici comunitari dia certezza, evidenza e precisione all’interpretazione del diritto. Appare ardua la difesa dello Stato italiano, nel prosieguo della vicenda giudiziaria, per giustificare le molteplici e palesi criticità della gara del Lotto». Così Daniela Agnello, avvocato di Stanleybet, dopo le conclusioni di Eleanor Sharpston, Avvocato generale della Corte Ue, sul caso sollevato dalla società inglese. La Corte di Giustizia Europea è stata chiamata a esprimersi sulla legittimità del bando per la gestione del Lotto del 2015, in seguito all’ordinanza di rinvio ricevuta dal Consiglio di Stato.
«L’Avvocato Generale propone alla Corte di rispondere al primo quesito affermando, testualmente, che “un modello di concessione per la gestione di un’attività di gioco come il Lotto costituisce una limitazione del godimento delle libertà garantite”», scrive l’Agnello in una nota. La Sharpston «aggiunge che spetta alle autorità nazionali fornire elementi sufficienti a dimostrare sia le ragioni di interesse pubblico che sono alla base della scelta del modello monoproviding, sia la proporzionalità di tale modello rispetto agli scopi perseguiti». Secondo l’avvocato di Stanleybet «sarà un compito difficoltoso per lo Stato italiano dimostrare la sussistenza di tali elementi, tenuto conto che l’Avvocato Generale ha già escluso l’ammissibilità dei motivi quali l’incremento delle “entrate erariali” e le ragioni di “efficienza amministrativa”».
Per quanto riguarda il quesito sul prezzo della concessione, l’Agnello sottolinea che l’Avvocato generale ritiene che «la restrizione agli artt. 49 e 56 TFUE risulta sproporzionata se il prezzo della concessione, in combinazione con le altre clausole della convenzione, sia “tale da rendere la partecipazione alla gara priva di attrattiva o addirittura impossibile per chiunque tranne che per il prestatore del servizio uscente”». Anche in questo caso «L’Avvocato Generale rimanda al giudice nazionale» la valutazione della posizione di Stanley: ovvero che «la previsione di una spropositata base d’asta pari ad euro 700 milioni (con possibilità di offerte a rialzo non inferiori a euro 3 milioni), di irragionevoli requisiti speciali e di inique ipotesi di decadenza hanno permesso di fatto la partecipazione alla procedura selettiva, soltanto al concessionario uscente».
Sull’ultimo quesito, «l’Avvocato Generale è estremamente chiaro nel concludere che soltanto una decisione di tipo giurisdizionale e, in particolare, una sentenza di condanna di primo grado, può giustificare la decadenza della concessione del Lotto. Tale conclusione – conclude l’avvocato Agnello – evidenzia palesemente l’iniquità delle condizioni di gara, che prevedevano la decadenza della concessione per la semplice ipotesi di rinvio a giudizio».

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.