ROMA – Il Tribunale di Reggio Calabria aveva sollevato una questione pregiudiziale evidenziando che BetUniq – poi coinvolta nell’operazione Gambling della Procura di Reggio Calabria – potrebbe essere stata illegittimamente esclusa dalla gara tenutasi a livello nazionale per il rilascio delle concessioni, e in questo caso Domenico Politanò – il gestore del punto scommesse incriminato – sarebbe stato ingiustamente accusato. Nel caso di specie, la società maltese è stata esclusa dalla gara nonostante avesse presentato regolare domanda di partecipazione, in ragione della ritenuta assenza dell’attestazione della capacità economico finanziaria da parte di “due” istituti bancari e per non essere stata indicata, nell’unica dichiarazione presentata, in modo evidente la capacità finanziaria richiesta. LL/Agipro
Il Giudice del rinvio ha chiesto se, trattandosi di selezione a livello comunitario, dovesse essere rispettato il principio contenuto nella direttiva 2004/18/CE sugli appalti pubblici, che sancisce – di base – tre autonomi criteri per la valutazione della capacità economico-finanziaria, oltre che un rimedio residuale “mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall’amministrazione aggiudicatrice”.
In tale senso è stata posta alla Corte la questione pregiudiziale. La Commissione Ue, nelle sue conclusioni, ha dichiarato che il requisito della doppia autorizzazione non è “manifestamente sproporzionato” ma che, in alcuni casi che spetta al giudice nazionale valutare, la richiesta potrebbe essere discriminante nei confronti dei nuovi operatori. LL/Agipronews
Pubblicato il 17/06/2016 alle 15:59
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