(AGIPRONEWS) Imposta unica agenzie estere, Stanleybet alla Consulta: “Norma viola principi di uguaglianza e proporzionalità” (2)
16243
post-template-default,single,single-post,postid-16243,single-format-standard,bridge-core-2.7.0,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-25.5,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive
 

(AGIPRONEWS) Imposta unica agenzie estere, Stanleybet alla Consulta: “Norma viola principi di uguaglianza e proporzionalità” (2)

Pubblicato il

ROMA – Il prelievo violerebbe secondo la società anche anche il principio di eguaglianza, poiché accomuna “situazioni oggettivamente diverse sotto molteplici profili”. Anche la Commissione Tributaria aveva ricordato che è il bookmaker a organizzare le scommesse (dagli eventi su cui raccogliere gioco alla elaborazione delle quote), mentre il centro si limita a fornire il supporto logistico esterno, mettendolo in contatto materiale con i giocatori. Di conseguenza, il ricevitore non ha la possibilità del bookmaker “di incidere la ricchezza dello scommettitore mediante quote meno favorevoli” e di “recuperare la somma dovuta nelle puntate raccolte”. Nel rinvio della Commissione era sottolineato anche che alcuni giudici avevano provato a superare questa obiezione ipotizzando accordi specifici tra bookmaker e ctd. Ma simili accordi evidenziano “l’inidoneità della norma a garantire da sola la ragionevolezza della discriminazione”.
Ancora, la norma violerebbe il principio di proporzionalità e di ragionevolezza. Secondo Stanleybet, le disposizioni contenute nella legge di stabilità del 2011 – con le quali il legislatore puntava a equiparare la tassazione delle scommesse dei bookmaker con concessione a quella dei bookmaker che ne erano privi – sarebbero inadeguate a raggiungere gli obiettivi dichiarati, ovvero la realizzazione dell’equa contribuzione. In realtà non si realizza alcuna equiparazione soggettiva tra i ricevitori paralleli e quelli in concessione: i primi sono sottoposti a tassazione, i secondi no. Diversa anche la situazione tra bookmaker fuori concessione e operatori autorizzati: in questo caso i primi sono esenti, i secondi versano il prelievo.
La società ha infine sollevato obiezioni anche sul carattere retroattivo del prelievo, misura ritenuta “irragionevole” e in conflitto con il principio di legittimo affidamento. (segue)

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.