AGIPRONEWS – Imposta unica per le agenzie Stanleybet, Corte Tributaria Perugia: “Tassazione sul margine se c’è rendiconto su giocate e vincite”
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AGIPRONEWS – Imposta unica per le agenzie Stanleybet, Corte Tributaria Perugia: “Tassazione sul margine se c’è rendiconto su giocate e vincite”

Pubblicato il

Imposta unica per le agenzie Stanleybet, Corte Tributaria Perugia: “Tassazione sul margine se c’è rendiconto su giocate e vincite”

26/06/2026 | 11:42

La Corte di Giustizia Tributaria di Perugia ha confermato l’applicabilità della tassazione “sul margine” anche nei confronti dei gestori di agenzie Stanleybet, non collegate al totalizzatore nazionale, qualora vi sia rendicontazione delle giocate e delle vincite. I giudici tributari, con diverse pronunce depositate questa settimana, hanno integralmente recepito il principio di diritto già tracciato dalla giurisprudenza di legittimità. Le controversie riguardavano una serie di avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Dogane nei confronti di gestori dei centri che avevano prodotto documentazione idonea a ricostruire con precisione i flussi di gioco e i ricavi della raccolta. Nonostante ciò, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm) aveva sostenuto l’inapplicabilità del metodo del margine ai soggetti privi di concessione, ritenendo invece necessario ricorrere al criterio induttivo previsto dalla Legge n. 190/2014, che determina la base imponibile pari al triplo della media provinciale dell’anno precedente. La Corte di Perugia – è scritto in una nota dello Studio legale Agnello – ha respinto tale impostazione, valorizzando il chiaro tenore letterale della norma e affermando l’assenza di preclusioni normative all’applicazione del regime del margine anche in capo a operatori non collegati al totalizzatore, ove sia comunque possibile una ricostruzione analitica dell’attività.
I giudici umbri hanno inoltre richiamato il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, in particolare qualora il contribuente metta a disposizione elementi concreti e documentati idonei a determinare la reale base imponibile. Tale documentazione deve essere utilizzata dall’amministrazione e il criterio di calcolo dev’essere analitico, e non certo basato sul triplo della base imponibile.
In tal senso, la Corte ha affermato: “Normalmente si applica il criterio invocato dall’Agenzia, a meno che il contribuente non offra elementi in senso contrario”, è scritto nella decisione. La Corte ha annullato gli avvisi di accertamento fondati su calcoli errati. Secondo l’Avvocato Daniela Agnello, “Finalmente la Corte di Cassazione ha tracciato un sentiero che obbliga Adm a tenere in considerazione la documentazione fornita dai gestori dei centri, senza sconfinare in accertamenti sproporzionati e non aderenti alla realtà economica.
Il principio di effettività della capacità contributiva riveste carattere fondamentale e dirimente e deve essere rispettato senza discriminazioni arbitrarie. Si auspica un’applicazione uniforme del principio di diritto su tutto il territorio nazionale, nei confronti di tutti i centri Stanleybet, senza ulteriori discriminazioni”.

Link articolo Agipronews — https://www.agipronews.it/attualit%C3%A0-e-politica/Imposta-unica-per-le-agenzie-Stanleybet-Corte-Tributaria-Perugia:-%E2%80%9CTassazione-sul-margine-se-c%E2%80%99%C3%A8-rendiconto-su-giocate-e-vincite%E2%80%9D–id.230642

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