AGIPRONEWS Scommesse estere – Report Studio Agnello: centinaia di decisioni a favore dei ctd, ora nuova fase con proroghe e decreto fiscale
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AGIPRONEWS Scommesse estere – Report Studio Agnello: centinaia di decisioni a favore dei ctd, ora nuova fase con proroghe e decreto fiscale

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ROMA – Si apre un nuovo capitolo legale per le agenzie di scommesse collegate ai bookmaker esteri senza concessione. Finora, in centinaia di casi, Tribunali e Cassazione hanno dato ragione ai titolari dei centri Stanleybet, con formule diverse e motivazioni spesso originali. Ora, con le nuove proroghe delle concessioni decise dal Governo e la decisa “stretta” –  anche fiscale – sull’attività, si apre una nuova fase di contenzioso, proprio alla vigilia della decisione della Corte di Giustizia Europea sull’imposta unica. Facile prevedere l’ulteriore ampliamento del conflitto in tutti i tribunali italiani e comunitari. «La giurisprudenza di merito e di legittimità che si è formata nel corso dell’anno 2019 ha consolidato i principi interpretativi delineati dalla Corte di Giustizia UE in materia penale», è scritto nel report pubblicato dallo studio legale Agnello. «La Corte di Cassazione ha annullato le sentenze di condanna e le ordinanze che non hanno disapplicato la sanzione penale chiedendo ai giudici territoriali di adeguarsi ai principi interpretativi delineati dalla Corte di Giustizia. I giudici italiani di primo e di secondo grado hanno disapplicato la sanzione penale e hanno dichiarato che l’operatore anglo-maltese Stanleybet è stato ostacolato nell’accesso al sistema concessorio italiano», afferma il legale. Tantissime le pronunce in sede penale, civile e tributaria, laddove le commissioni tributarie hanno stabilito costantemente di rinviare a nuovo ruolo ogni decisione, in attesa della Corte di Giustizia Europea. Tra le decisioni più rilevanti, spicca quella del Gip di Milano che, meno di due mesi fa, ha assolto un gestore Stanleybet perché «il fatto non costituisce reato», spiegando che «il rigetto della richiesta dell’autorizzazione da parte del Questore di Milano non è stato giustificato da ragioni di ordine pubblico o elementi soggettivi squalificanti idonei a giustificare una limitazione del legittimo esercizio delle libertà fondamentali UE, ma esclusivamente dalla mancanza dell’autorizzazione, presupposto per l’ottenimento della concessione. Tale mancanza si è manifestata, non già per negligenza della società o dell’operatore, ma come conseguenza dell’applicazione di una norma discriminatoria». Dunque perché il Governo non ha predisposto gare idonee alla partecipazione dell’operatore anglo-maltese. (segue)
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