Gioco online, Tribunale di Nola annulla sanzione da 20mila euro per un Pvr: “Pc senza tastiera e con navigazione libera usato per seguire risultati degli eventi sportivi, non per scommettere”
48865
wp-singular,post-template-default,single,single-post,postid-48865,single-format-standard,wp-theme-bridge,wp-child-theme-bridge-child,bridge-core-2.7.0,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-25.5,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive
 

Gioco online, Tribunale di Nola annulla sanzione da 20mila euro per un Pvr: “Pc senza tastiera e con navigazione libera usato per seguire risultati degli eventi sportivi, non per scommettere”

Pubblicato il

Agipronews Facebook Twitter

Attualità e Politica 31/05/2022 | 16:18

Gioco online, Tribunale di Nola annulla sanzione da 20mila euro per un Pvr: “Pc senza tastiera e con navigazione libera usato per seguire risultati degli eventi sportivi, non per scommettere”

ROMA – Un punto vendita ricarica (pvr) con un pc senza tastiera e mouse e che consenta la libera navigazione per i clienti, non può essere sanzionato dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli. Lo ha stabilito una sentenza del Tribunale di Nola. La vicenda riguarda il gestore di un punto vendita ricariche (Pvr), difeso dagli avvocati Daniela Agnello e Carmela Auriemma. A seguito di un controllo Adm, era stata accertata la presenza di un Personal computer a disposizione del pubblico che consentiva il collegamento al sito di gioco – come provato dalla cronologia dello stesso pc – e a tutte le piattaforme a distanza grazie al libero accesso mediante ii motore di ricerca. Secondo gli ispettori dell’Ufficio regionale Campania e Calabria, un’attività da punire con una sanzione amministrativa da 20mila euro. Il Tribunale, però, ha deciso che «la violazione del decreto legge 158/2012 non appare sufficientemente motivata», in quanto gli ispettori non hanno spiegato in che modo la postazione, «priva di tastiera e di altre periferiche ad essa collegate», avrebbe concesso al cliente la possibilità di piazzare una scommessa on-line. E’ molto probabile, invece, scrive il giudice nella sentenza di primo grado, che la stessa «venisse usata solo per visionare i risultati degli eventi sportivi, considerata la circostanza che essa consentiva di navigare liberamente sul web».
NT/Agipro
Foto credits Brian Turner CC BY 2.0

CONDIVIDI SU:

Facebook Twitter Linkedin Whatsapp

Scarica la nostra APP GRATUITA dallo store

©2002 – 2018 AGIPRO – vietata la riproduzione
Viale di Trastevere, 85 – 00153 Roma Italy – Tel: +39 06.39735910 – 06.39735521

Testata giornalistica registrata al tribunale di Roma
Autorizzazione N. 584 del 31.10.2002

No Comments

Post A Comment