Secondo il giudice toscano la Gara Monti è illegittima e discriminatoria: applicata la sentenza Laezza.
Il Gip del Tribunale di Firenze ha assolto, per insussistenza del fatto, il gestore di un centro collegato alla società Stanleybet, imputato per il reato di raccolta abusiva di scommesse. E dalle motivazioni del provvedimento sembra aprirsi una vera e propria voragine nel già incerto panorama del mercato del Betting italiano. Il Bando di gara ‘Monti’ viene dichiarato discriminatorio ed illegittimo: in attesa quindi del prossimo bando – che non è ancora possibile prevedere quando verrà pubblicato – si prospetta il rischio di una non punibilità dei centri collegati ad operatori esteri non concessionari.
LE MOTIVAZIONI – Secondo quanto afferma il Giudice, il fatto che il Bando (di cui al Dl 16/2012) contenga norme che sono chiaramente in contrasto con gli articoli 49 e 56 del Tfue, fa si che lo stesso debba essere disapplicato, con la conseguenza, a cascata, che in caso di rinuncia a partecipare ad un bando chiaramente illegittimo, ciò non consente di poter applicare le sanzioni penali di cui al combinato disposto degli articoli 4 Della legge 401/89 e del’88 del Tulps.
Il Bando di Gara ‘Monti’, per perseguire il fine dichiaratamente perseguito dell’adeguamento di settore ai principi stabiliti dalla Corte di Giustizia (V. Sentenza Costa-Cifone), avrebbe dovuto porre rimedio alla esclusione della Stanleybet dalle precedenti gare Coni del 1999 e del 2006, ciò che, secondo il Giudice fiorentino, non è avvenuto.
Il contrasto con i principi dettati dalla Corte di giustizia europea appaiono veramente insanabili, anche a fronte di tutti i pronunciamenti già avuti in tale settore, proprio in relazione alla materia della gestione delle scommesse e del diritto di stabilimento fin dal 2006, per poi giungere alla sentenza Costa-Cifone la quale ha affermato che le eventuali sanzioni per l’esercizio di attività organizzate di raccolta di scommesse senza autorizzazione o concessione, perché l’operatore era stato escluso da una gara, non possono essere applicate qualora la nuova gara e le nuove concessioni non abbiano effettivamente rimediato all’illegittima esclusione.
Tra le precedenti concessioni e quelle messe a concorso nel 2012 vi è una disparità di trattamento che si atteggia come restrizione delle libertà di stabilimento e prestazione di servizi dei soggetti non ancora concessionari. L’obbligo di cessione della rete infrastrutturale, infatti, non è stato imposto ai precedenti concessionari.
La potestà amministrativa di opzione gratuita sull’intera rete infrastrutturale aziendale, determina un’evidente ingerenza patrimoniale dell’amministrazione italiana la quale praticamente si arroga una sorta diius vita e ac necis sull’intero complesso aziendale realizzabile dai nuovi concessionari nell’esercizio del proprio diritto di stabilimento. Rileva il Gip che gli aspiranti concessionari si dovrebbero esporre all’alea di dover cedere gratuitamente strutture funzionanti a futuri concorrenti (con la mediazione dell’amministrazione statale). Tale rischio per altro sarebbe “inevitabile e cieco”, perché, di fatto, risulta impossibile una calibrazione degli ammortamenti sull’esatta durata della concessione, poiché tale calibrazione sarebbe valsa soltanto a prevenire l’antieconomicità degli acquisti delle strutture aziendali.
Poiché all’operatore comunitario è stato reso di fatto impossibile conseguire, in condizioni di eguaglianza concorrenziale, i titoli amministrativi, necessari a esercitare/stabilire l’attività di organizzazione di scommesse in conformità alla normativa vigente in Italia, non può applicarsi una sanzione penale al ricorrente, che per conto di tale operatore, ha svolto tale attività in assenza dei titoli abilitativi che sarebbe stato possibile conseguire in esito a tali procedure amministrative . Il Giudice conclude, pertanto, escludendo la rilevanza penale del fatto.
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