(GIOCONEWS) DISSEQUESTRATI CTD, TRIBUNALE DI AGRIGENTO: ‘NON E’ CONFIGURABILE REATO’
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(GIOCONEWS) DISSEQUESTRATI CTD, TRIBUNALE DI AGRIGENTO: ‘NON E’ CONFIGURABILE REATO’

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Dissequestrati i centri Stanleybet di Aragona (Ag) sequestrati per due volte dai carabinieri, per il tribunale di Agrigento non è configurabile il reato.
Gli agenti della Legione Carabinieri Sicilia, Stazione di Aragona (Ag), hanno sottoposto a
sequestro i centri Stanleybet.
Il Tribunale di Agrigento, sezione del riesame, ha accolto il ricorso presentato dall’avvocato Daniela Agnello, ha disapplicato la sanzione penale e ha dissequestrato il centro.

Il Tribunale ha statuito che “Ne consegue la sussistenza dei presupposti per disapplicare la normativa interna e, per l’effetto, ritenere non sussistente il fumus commissi delicti, atteso che il Ctd del prevenuto deve ritenersi un centro autorizzato dalla Stanleybet non in possesso di concessione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e, conseguentemente, neppure di licenza di Pubblica sicurezza solo perché illegittimamente esclusa dai precedenti bandi di gara”.

“Costituisce, infatti, un dato ormai notorio che la società Stanleybet, abilitata in uno stato dell’Unione Europea, non abbia ottenuto le necessarie concessioni e autorizzazioni a causa di illegittima esclusione dalle gare e che alle successive non abbia partecipato nonostante il manifesto interesse: fatti, questi, che conseguentemente hanno precluso ai suoi agenti di ottenere l’autorizzazione di polizia di cui all’art. 88 Tulps con la conseguenza che non è configurabile il reato provvisoriamente contestato nei confronti del prevenuto. In accoglimento della richiesta di riesame proposta, annulla il decreto di sequestro e per l’effetto ordina la restituzione dei beni all’avente diritto”, ricorda il legale.

Dopo pochi giorni gli stessi agenti della Legione Carabinieri Sicilia, Stazione di Aragona
hanno sottoposto nuovamente a sequestro il medesimo centro.
Il Gip del Tribunale di Agrigento ha rigettato la convalida di sequestro e ha accolto la
richiesta dell’avvocato Agnello disponendo la restituzione di quanto in sequestro. In particolare il Gip di Agrigento ha statuito che: “Come stabilito più volte dal Supremo Collegio (v., tra gli altri, Cass. Pen. sez. III, 6 luglio 2016, n.27864 e, proprio con riferimento a Stanleybet Malta, Cass. Pen., sez. III, 18 ottobre 20216, n.43955, deve, nella specie, disapplicare la normativa italiana per contrasto con quella comunitaria, e, per l’effetto, escludersi la sussistenza del reato oggetto di addebito, essendo dipesi la mancata partecipazione al bando di gara e il mancato ottenimento della concessione da parte di Stanleybet Malta da un comportamento discriminatorio dello Stato italiano. Di conseguenza, vanno ordinati il dissequestro e la restituzione all’avente diritto di quanto in sequestro”.

Si rammenta che “la piena legittimità dei Centri Stanleybet è stata riconosciuta dalla
costante giurisprudenza nazionale e comunitaria. L’attività dei Centri trasmissione dati
costituisce, infatti, la legittima modalità attraverso cui Stanleybet esercita le libertà
fondamentali di stabilimento e di prestazione dei servizi riconosciute ai cittadini e alle
imprese dagli artt. 49 e 56 del Trattato Fue così come interpretati nelle sentenze Gambelli del 06.11.2003, causa C-243/01, Placanica del 06.03.2007, cause riunite C-338/04, C-339/04 e C-360/04, Costa e Cifone del 16.02.2012, cause riunite C-72/10 e C-77/10 e da ultimo Laezza del 28.01.2016 nella causa C-375/14”, conclude il legale.

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