(LA PREALPINA) RACCOLTA SCOMMESSE: PARLA LA STANLEYBET
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(LA PREALPINA) RACCOLTA SCOMMESSE: PARLA LA STANLEYBET

Pubblicato il

Egregio direttore,

l’avvocato Daniela Agnello, legale della società Stanleybet, in relazione agli articoli di stampa pubblicati in data 19 agosto 2016 e in data 28 settembre 2016 inerenti l’agenzia Stanleybet sita in Malnate, a seguito della pronuncia emessa dal Tribunale di Varese, chiede la pubblicazione del seguente comunicato.

Grazie per la gentile collaborazione e buona serata.

In data 21.07.2016 gli Agenti della Guardia di Finanza, Compagnia Gaggiolo, Nucleo Mobile, hanno effettuato il sequestro delle attrezzature telematiche del titolare del centro Stanleybet.

In data 27.07.2016 il GIP di Varese ha emesso ordinanza di convalida di sequestro e contestuale decreto di sequestro preventivo. Il sottoscritto difensore ha proposto ricorso e art. 324 c.p.p. al Tribunale del Riesame.

In data 06.09.2016 il Tribunale del Riesame di Varese ha accolto il ricorso, ha annullato il decreto di sequestro e ha escluso la configurabilità del reato. In particolare il riesame ha statuito che: “non integra il reato di cui all’art. 4 in esame la raccolta di scommesse, in assenza di licenza, da parte di un soggetto che operi in Italia per conto di un operatore straniero cui la concessione sia stata negata per illegittima esclusione dei bandi di gara e/o mancata partecipazione a causa della non conformità, nell’interpretazione della Corte di Giustizia CE, del regime concessorio interno agli art. 43 e 49 del Trattato CE (Cassazione, sezione terza, n. 28413 del 10/07/2012, Cifone; Cassazione, sezione terza, n. 37851 del 4/6/2014, Parrelli; Cassazione, sezione terza, n. 12335 del 7.1.2014 Ciardo)”.

Il Tribunale ha precisato che “…Ebbene, tenuto conto delle conclusioni della Corte di Giustizia, ritiene questo Giudice che l’operatore Stanlybet Malta Limited, per conto del quale il centro di Varese raccoglie e trasmette i dati, non abbia potuto conseguire quella concessione, che avrebbe abilitato l’indagato ad ottenere la licenza prevista dall’art. 88 TULPS, in ragione della contrarietà ai principi sanciti dagli artt. 49 e 56 TFUE delle condizioni del bando di gara relative alla cessione a titolo gratuito dei beni della rete di gestione.

La previsione della cessione non onerosa ai Monopoli di Stato della rete…risulta sproporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti dalla normativa italiana per la prevenzione del gioco d’azzardo illegale.

..In conclusione, ritiene il Tribunale di escludere la configurabilità della fattispecie incriminatrice…poiché risulta, allo stato degli atti, che l’operatore estero Stanleybet Malta Limited non abbia ottenuto la necessaria concessione, prodromica la rilascio della licenza ex art. 88 TULPS, in conseguenza della contrarietà ai principi sanciti dagli artt. 49 e 56 TFUE delle condizioni del bando di gara. La mancanza della licenza ex art. 88 TULPS in capo all’indagato e il mancato conseguimento della concessione italiana da parte delle società del gruppo Stanleybet (soggette ai controlli delle Autorità Nazionali dei rispettivi Paesi comunitari di appartenenza) non discendono dalle esigenze di ordine pubblico, tutelate dalla norma incriminatrice ma da questioni amministrative che esulano dalle finalità di protezione del sistema penale italiano e della normativa italiana sul rilascio di concessioni per la raccolta delle scommesse”.

La pronuncia del Tribunale di Varese si inserisce nelle innumerevoli sentenze e ordinanze di disapplicazione della sanzione penale emesse dall’autorità giudiziaria italiana che recepisce le pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Dopo le sentenze Gambelli del 2003 e Placanica del 2007 che hanno censurato la gara per l’affidamento in concessione dei diritti per l’esercizio dei giochi del 1999, dopo la sentenza Costa Cifone ove si dichiara che lo Stato italiano con la gara Bersani di affidamento di oltre 16.000 diritti concessori ha protetto e tutelato i concessionari statali, con la sentenza Laezza del 28 Gennaio 2016 e la successiva giurisprudenza nazionale si è affermato che anche la gara Monti per l’affidamento in concessione di 2000 diritti osta con il diritto dell’Unione e che il sistema concessorio italiano ha discriminato la Stanleybet. Una nuova conferma all’operato Stanley che continua inesorabilmente la sua battaglia giudiziaria per l’affermazione del proprio diritto di stabilimento in Italia in un mercato libero, non discriminatorio, concorrenziale e proporzionato alle scelte del legislatore italiano. Avv. Daniela Agnello

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