La sentenza-choc della Cassazione, Agnello (Avv. Stanleybet): “Centri esteri equiparati alle agenzie autorizzate”
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La sentenza-choc della Cassazione, Agnello (Avv. Stanleybet): “Centri esteri equiparati alle agenzie autorizzate”

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ROMA – La Corte di Cassazione ha dato una scossa al sistema delle scommesse legali: da stamattina, sono ufficiali le motivazioni che hanno portato alla sentenza di annullamento dell’ordinanza del Tribunale di Siracusa, che aveva confermato il sequestro di quattro agenzie Stanleybet, specificando che le attività di incasso delle poste e di pagamento delle scommesse da parte del gestore del centro non integrano la fattispecie di illecita intermediazione nella raccolta delle scommesse.

La decisione ribalta una giurisprudenza che – negli anni – si era fatta costante: sì alla “semplice” trasmissione dati ma dubbi sulla possibilità di incassare denaro e pagare le vincite nei centri trasmissione dati. Da oggi, l’orientamento della suprema corte sembra essere cambiato. «Il Gip del Tribunale di Siracusa aveva emesso un decreto di sequestro preventivo di alcuni centri Stanleybet e il Tribunale del Riesame aveva confermato il vincolo cautelare», spiega una nota dell’avvocato Agnello. Il Giudice territoriale aveva ritenuto integrato il fumus del reato sul presupposto che i titolari dei centri non si limitavano a trasmettere i dati della prenotazione della scommessa ma raccoglievano la posta di gioco e pagavano le vincite direttamente agli scommettitori.

«La difesa ha dimostrato che i centri svolgono il servizio transfrontaliero di raccolta e trasmissione delle proposte di giocate su eventi sportivi, nonché il pagamento delle vincite in favore della Stanley, che organizza, gestisce e assume il controllo e il rischio delle scommesse, operatore comunitario munito delle autorizzazioni e dei controlli previsti nel paese di appartenenza», spiega il legale. Il caso riguardava punti fisici affiliati contrattualmente al bookmaker Stanleybet – la cui discriminazione nell’accesso al sistema concessorio italiano è stata riconosciuta dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e dalla Corte di Giustizia UE.

La difesa ha dimostrato che «gli esercizi commerciali agivano in modo del tutto trasparente avendo chiesto alla Questura competente il rilascio dell’autorizzazione di Polizia per svolgere l’attività di trasmissione dati e tali istanze erano state rigettate senza che fossero stati rilevati motivi di ordine pubblico o elementi soggettivi squalificanti. La Corte ha effettuato una chiara disamina della regolamentazione interna e un conseguente riconoscimento che il rapporto tra il concessionario Adm su rete fisica e le sue ricevitorie autorizzate è pienamente equiparabile a quello tra la società Stanleybet e i suoi Ctd».

NT/Agipro

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