La tassazione a carico dei gestori di centri scommesse deve essere correlata alla reale capacità contributiva e non conteggiata secondo la base imponibile accertata per il calcolo dell’imposta unica dall’Agenzia delle Dogane. L’accertamento fiscale dell’Agenzia delle Entrate va dunque considerato illegittimo. Come riporta Agipronews, sono le conclusioni della Corte di giustizia tributaria di Campobasso che il 23 settembre ha emesso una sentenza di annullamento dell’avviso disposto dalle Entrate, accogliendo così le censure sollevate dall’avvocato Daniela Agnello, legale della titolare dell’agenzia collegata a un bookmaker privo di concessione. Il gestore, secondo la sentenza, deve versare le tasse solo sui corrispettivi realmente incassati (commissioni e servizi) e non sull’ammontare dei ricavi: le imposte sull’attività economica sono a carico del bookmaker. L’Agenzia non può dunque ricalcolare la dichiarazione dei redditi del gestore del centro scommesse, prendendo come riferimento l’imposta unica accertata.
Pubblicato il 29/09/2022 alle 00:00
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