(Lecco on line) Lecco: concessioni negate ai ‘punti scommesse’ per società estere. L’Italia censurata dalla corte europea. Un caso in città
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(Lecco on line) Lecco: concessioni negate ai ‘punti scommesse’ per società estere. L’Italia censurata dalla corte europea. Un caso in città

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Questa mattina nell’aula del dottor Enrico Massimo Manzi si è tenuta un’udienza di quelle che fanno “storia” per l’unicità e la complessità al tempo stesso della vicenda.
A ribattere alla richiesta di condanna di 8 mesi di reclusione, già scontata in virtù della scelta del rito abbreviato, avanzata dal viceprocuratore onorario Mattia Mascaro, nei confronti dell’imputata Fabiana Mangiacavalli, è stata l’avvocato Daniela Agnello, tra i maggiori esperti nel settore del gaming e del gioco e a cui si riconducono le sentenze della Corte di giustizia europea che hanno censurato le gare italiane svolte secondo procedure discriminatorie nei confronti di società estere che non possono così operare liberamente sul territorio.
La vicenda, molto complessa, ha alle spalle già 15 anni di giurisprudenza a favore del bookmaker Stanleybet, che ha sede a Malta e nel Regno Unito e che si è visto rigettare la possibilità di partecipare alle gare per nuove concessioni di punti giochi e scommesse, a favore invece di gestori italiani.
In pratica le tre gare espletate nel 1999 (limitata alle società di persone e comunque non ai grandi gruppi come la Stanley), nel 2007 (aperta per 16mila concessioni, con tra le clausole anche quella che i nuovi sportelli avrebbero dovuto essere a 2 km da quelli giù esistenti) e nel 2012 (solo per 2mila agenzie e con un limite di 3 anni dopo il quale gli assegnatari avrebbero dovuto cedere all’amministrazione a titolo gratuito tutti i beni mobili e immobili) hanno tutelato i concessionari italiani a discapito di quelli stranieri, pur sempre europei, scavalcando e ponendosi nettamente in contrasto con il diritto comunitario (che è fonte primaria). Da qui la censura da parte dell’avvocatura generale di Stato e della Corte di Giustizia.

Il caso di oggi, ben delineato dall’avvocato Agnello, con un trasporto e una capacità di eloquio che hanno catturato l’attenzione di tutta l’aula, ha visto sul banco degli imputati la signora Fabiana Mangiacavalli perchè “in qualità di titolare della ditta individuale e dell’esercizio pubblico Stanleybet” sita in Lecco, avrebbe esercitato abusivamente l’esercizio delle scommesse in assenza di autorizzazione”.
Un’accusa mossa dall’autorità a seguito di un accertamento svolto dalle forze dell’ordine nella sede dove invece, come spiegato dal legale, si svolgeva una semplice attività di raccolta e trasmissione dati (senza dunque rischio economico e attività di scommesse in loco) per conto della Stanleybet che non avendo sede, perchè negatale da queste gare poi ritenute discriminatorie, si appoggiava appunto a questo “ufficio”.
Come per gli altri casi, per i quali il giudice si è espresso con il non doversi procedere perchè il fatto non sussiste in quanto c’è prevalenza del diritto comunitario, l’avvocato ha chiesto la medesima soluzione per la propria assistita (imputata per la presunta violazione dell’art. 4 comma 4 e 4bis della legge 401/1989, in relazione all’art. 7 comma 3 quater d.l. 158/2012, convertito con legge 8 novembre 2012, n. 189).
E l’assoluzione è poi stata effettivamente “concessa” dal giudice Manzi (ex art. 530 c.p.p. perché il fatto non sussiste – previa disapplicazione della norma interna contraria alle norme UE).

Ecco l’informativa diramata dallo studio legale Agnello.

La società Stanleybet è stata ostacolata nell’accesso al sistema concessorio italiano in materia di giochi e scommesse. La normativa italiana ha impedito alla società di prendere parte alle procedure di affidamento italiane dapprima delle concessioni CONI del 1999, successivamente di quelle AAMS (c.d. concessioni Bersani) nel 2006 e infine alle gare 2012 (Monti).
Dopo le sentenze della Corte di Giustizia Gambelli del 2003 e Planica del 2007 che hanno censurato la gara per l’affidamento in concessione dei diritti per l’esercizio dei giochi del 1999, dopo la sentenza Costa Cifone ove si dichiara che lo Stato italiano con la gara Bersani di affidamento di oltre 16mila diritti concessori ha protetto e tutelato i concessionari statali, con la sentenza Laezza del 28 gennaio 2016 e la successiva giurisprudenza nazionale si può affermare che la gara Monti per l’affidamento in concessione di 2000 diritti osta con il diritto dell’unione e che il sistema concessorio italiano ha discriminato la Stanleybet. La nuova gara, ben lungi dal sanare l’originaria e consolidata situazione di contrasto con l’ordinamento comunitario della normativa italiana, ha rafforzato le preesistenti distorsioni concorrenziali, ha istituito un nuovo impianto discriminatorio e, per l’effetto, in dispregio di quanto imperativamente stabilito dalla costante giurisprudenza comunitaria e nazionale, non ha posto rimedio alle reiterate discriminazioni perpetrate ai danni di Stanleybet. La società Stanley, quindi, ha pieno diritto di operare in Italia in regime di libera circolazione dei servizi e l’attività dei centri Stanley è pienamente lecita e legittima così come statuito dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale.

Lo studio legale Agnello con la titolare avv. Daniela Agnello, con studio a Milano e Messina, da oltre quindici anni nel settore del gaming in difesa della multinazionale Stanleybet e dei suoi centri affiliati, nonché di altri innumerevoli aziende europee leader nel settore dei giochi, ha il primato assoluto di aver fatto censurare dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea e dall’autorità giudiziaria italiana le tre gare italiane.
Quindici anni di giurisprudenza nazionale in favore del bookmaker e quattro sentenze della Corte UE che dichiarano che il diritto italiano è in contrasto con il diritto comunitario con discriminazione del bookmaker Stanleybet.
Le sentenze Gambelli del 2003 e Placanica del 2007 hanno censurato la gara per l’affidamento in concessione dei diritti per l’esercizio dei giochi del 1999.
La sentenza Costa Cifone del 2012 ha dichiarato che lo Stato italiano con la gara Bersani di affidamento di oltre 16.000 diritti concessori ha protetto e tutelato i concessionari statali.
La sentenza Laezza del 28 Gennaio 2016 ha dichiarato che la gara Monti per l’affidamento in concessione di 2000 diritti osta con il diritto dell’Unione.
In tutte le sentenze anche l’Avvocato generale e la Commissione Europea hanno espresso pareri conformi alla difesa e alle argomentazioni dell’avv. Agnello.
A seguito delle sentenze interpretative della Corte UE la giurisprudenza nazionale degli ultimi quindici anni si è conformata con pronunzie di disapplicazione delle sanzioni penali e sentenze di assoluzione.

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