“Negli ultimi 15 anni il sistema concessorio italiano è stato caratterizzato da tre gare censurate dalla Corte di Giustizia, dichiarate discriminatorie, con schemi di convenzioni non proporzionati, poco chiari e trasparenti e, quindi, in contrasto con il diritto dell’Unione.
Le sentenze Gambelli e Placanica – dichiara l’avv. Daniela Agnello difensore di Stanleybet commentando la sentenza di oggi sul caso Laezza – si sono occupate della prima gara del 1999 che conteneva misure escludenti, la sentenza Costa-Cifone ha evidenziato che la normativa della gara Bersani era in contrasto con i principi comunitari, proteggeva e tutelava i concessionari storici.
Oggi, la sentenza Laezza evidenzia che la normativa di gara Monti è in contrasto con il Trattato e con la giurisprudenza dell’Unione Europea e che la società Stanleybet è stata impedita nell’accesso al mercato italiano.
La pronunzia – afferma – reitera le conclusioni della Commissione europea e, soprattutto, dell’avv. Generale Wahl che aveva evidenziato che la clausola era “una misura svantaggiosa” per i nuovi operatori economici; un obbligo “idoneo a rendere meno interessante l’esercizio di tale attività economica”, il rischio per un’impresa che può “scoraggiarla dal partecipare a una gara d’appalto di questo tipo” “ancor più vincolante e dissuasivo … con conseguenze economiche non trascurabili”.
La sentenza Laezza censura lo schema di convenzione: ritiene che la clausola può impedire all’impresa di trarre profitto dal proprio investimento; evidenzia che la clausola inserita in un contratto di concessione concluso per una durata più breve delle precedenti contrasta con il requisito di proporzionalità; rileva che l’operatività della clausola rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione contrasta con il principio di certezza del diritto; ritiene che le condizioni e le modalità di una gara di appalto devono essere formulate in modo chiaro, preciso ed univoco.
La gara Monti, quindi, per l’operatore Stanleybet era una gara non concorrenziale che prevedeva misure non proporzionate, poco chiare e poco trasparenti, rimesse alla discrezionalità dell’amministrazione.
La Società è stata ancora una volta ostacolata e privata della sua capacità concorrenziale e ha subito, tra l’altro, i danni conseguenti al sequestro dei centri e alla sospensione prolungata dell’attività.
(PressGiochi.it)
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