Scommesse, avv. Agnello: “Cassazione conferma, no a sanzioni per titolari centri che hanno formalizzato richiesta di autorizzazione e sono contrattualmente legati a Stanleybet”
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Scommesse, avv. Agnello: “Cassazione conferma, no a sanzioni per titolari centri che hanno formalizzato richiesta di autorizzazione e sono contrattualmente legati a Stanleybet”

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L’avvocato Daniela Agnello (nella foto) interviene con una nota in relazione alla recente sentenza della Corte di Cassazione in materia di art. 4 L.401/89, in termini di integrazione del reato.

“La Corte di Cassazione, nella recente sentenza n.2269/2021, non ha trattato soltanto il reato di intermediazione nella raccolta abusiva del gioco o nell’utilizzo dei conti di gioco “anonimi” ma ha anche ribadito l’esclusione del reato e la conferma della sua precedente giurisprudenza in materia di attività di raccolta del gioco tramite luoghi di vendita collegati con operatori discriminati nell’accesso al sistema concessorio italiano. La Corte ha affrontato dei principi di diritto fondamentali che non possono essere tralasciati. Il Supremo Collegio ha analizzato la posizione di un esercizio commerciale dedito alla raccolta e accettazione delle scommesse che metteva a disposizione dei clienti il proprio conto gioco o conti di gioco di comodo, in collegamento con un operatore austriaco che sollevava dei profili discriminatori nell’accesso al sistema concessorio italiano. La Corte ha ritenuto in tale caso la configurabilità del reato.

Gli stessi Ermellini, però, hanno ben differenziato la condotta dei soggetti che “agendo per conto di un allibratore straniero autorizzato ad operare in uno Stato dell’Unione ed illegittimamente discriminato in Italia nell’assegnazione delle concessioni di gioco, effettui in modo trasparente, in forza del vincolo contrattuale con il bookmaker, attività di raccolta delle scommesse, di incasso delle poste di gioco, di trasmissione dei dati all’allibratore ed, eventualmente, di pagamento delle vincite su mandato di quest’ultimo, secondo lo schema della raccolta delle scommesse attraverso i “luoghi di vendita””. In questi casi, la Corte ha ribadito la sua giurisprudenza e alla luce del diritto europeo ha affermato che “non integra il reato di cui all’art. 4 L.401/89”.

La Corte ha espressamente citato la sentenza depositata in data 09.09.2020 in favore dei titolari dei centri Stanleybet, difesi dall’avv. Agnello, con espresso richiamo della sua costante giurisprudenza in materia, e delle plurime sentenze della Corte di Giustizia UE e ha confermato che non si possono applicare sanzioni ai titolari dei centri che hanno formalizzato la richiesta di autorizzazione di polizia e sono contrattualmente legati all’operatore Stanleybet, ostacolato e discriminato nell’accesso al sistema concessorio italiano. La Corte, quindi, nuovamente ha confermato la regolarità e liceità dell’attività dei luoghi di vendita con conseguente riconoscimento che il rapporto esistente tra il concessionario ADM su rete fisica e le sue ricevitorie è pienamente equiparabile a quello tra la società Stanleybet e i suoi CTD”.

Di seguito la sentenza della Cassazione richiamata dall’avvocato Agnello.

“1. Con ordinanza del 28 maggio 2020, il Tribunale di Pescara ha rigettato la richiesta di riesame proposta dall’indagato avverso il decreto del Gip dello stesso Tribunale, con il quale era stato disposto il sequestro preventivo del suo esercizio commerciale, dedito alla raccolta e accettazione delle scommesse (…).

2. Avverso l’ordinanza indagato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo – con un unico articolato motivo di doglianza – la violazione dell’art. 4 della legge n. 401 del 1989, ritenuta rilevante ai fini della sussistenza degli indizi di reato. La difesa ricorda che il sequestro era stato disposto in relazione alla gestione di una ricevitoria collegata per via telematica con una società allibratrice austriaca, allo scopo di effettuare la raccolta – asseritamente abusiva – di scommesse e giocate concernenti avvenimenti sportivi riservati allo Stato, curando la trasmissione dei dati e l’accreditamento delle relative vincite, con l’utilizzazione di conti gioco di comodo.

Si evidenzia, inoltre, che il Tribunale aveva respinto le argomentazioni difensive richiamando il principio secondo cui il gestore di un centro scommesse italiano affiliato a un bookmaker straniero non può mettere a disposizione dei clienti il proprio conto di gioco o conti di giochi di comodo. Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe sovrapposto la disciplina del gioco a distanza con quella strutturalmente diversa della raccolta fisica delle scommesse sportive ed avrebbe eluso le ragioni per le quali al centro trasmissione dati dell’indagato era stato precluso il rilascio della licenza di polizia prevista dall’art. 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, esclusivamente per l’assenza di concessione in capo al bookmaker straniero. Per la difesa, vi sarebbe una differenza fra “centri trasmissione dati”, ove si svolge la raccolta fisica delle scommesse sportive, e “punti vendita e ricarica”, autorizzati al gioco a distanza.

Si richiama la relativa disciplina normativa, sottolineando che il contratto di scommessa sportiva è un contratto trilaterale tra giocatore, bookmaker e centro trasmissione dati, mentre il gioco a distanza è un rapporto bilaterale tra giocatore e bookmaker; solo in quest’ultimo tipo di rapporto la raccolta del denaro avverrebbe attraverso il conto gioco, ovvero un conto al quale è ricondotta precisamente l’identità del giocatore. Quanto, poi, al requisito oggettivo per la raccolta delle scommesse, si ricorda come il titolare del centro trasmissione dati possa legittimamente raccogliere scommesse solo se in possesso di concessione, mentre il titolare del punto vendita e ricarica, non esercitando alcuna attività di raccolta di scommesse, potrebbe operare sulla base di una semplice autorizzazione.

Prosegue la difesa evidenziando come l’accettazione dell’alea da parte del bookmaker nella raccolta fisica di scommesse sportive si concretizzi nella trasmissione della propria determinazione al titolare del centro trasmissione dati, che stampa, rilasciando dal giocatore, un titolo al portatore, mentre nel sistema del gioco a distanza non vi è il rilascio di alcun titolo. In questo quadro, sarebbe falso affermare che l’indagato aveva messo a disposizione degli avventori il proprio conto gioco. Si afferma, infine, che il centro trasmissione dati dell’indagato ha un contratto con la società estera (…), e che la licenza di polizia gli era stata negata esclusivamente per il mancato possesso di concessione dei Monopoli di Stato da parte della (…), società discriminata dal diritto italiano e rispetto alla quale, dunque, varrebbe la giurisprudenza dell’Unione Europea che esclude la sussistenza del reato di raccolta abusiva di scommesse.

La difesa ha depositato memoria, ribadendo quanto già rilevato circa la discriminazione a livello europeo della società (…), oltre a documentazione normativa e giurisprudenziale; nella camera di consiglio partecipata davanti a questa Corte la difesa ha poi depositato un provvedimento del Tribunale di Ascoli Piceno, anche esso relativo a discriminazioni che sarebbero state operate dall’ordinamento italiano nei confronti di bookmaker europei.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. È noto che lo svolgimento in forma organizzata dell’attività di accettazione, raccolta o intermediazione, anche per via telefonica o telematica, di scommesse, da parte di persona che non abbia richiesto l’autorizzazione di polizia prevista dall’art. 88 del r.d. 18 giugno 1931 n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) ed agisca per conto di un allibratore estero privo di concessione, integra in generale il reato di cui all’art. 4, commi 1 e 4-bis della legge n. 401 del 1989. E non assume rilevanza, a tal fine, la modalità di raccolta delle scommesse da parte dell’intermediario, sia essa effettuata tramite “conti gioco” on line, o tramite la raccolta da banco (Sez. 6, n. 25510 del 19/04/2017, Rv. 270156).

Come ben evidenziato dalla costante giurisprudenza di questa Corte, la rigidità di tale principio trova, però, temperamento, alla luce del diritto europeo; cosicché non integra il reato di cui all’art. 4, comma 4-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 la condotta del soggetto che, agendo per conto di un allibratore straniero autorizzato ad operare in uno Stato dell’Unione ed illegittimamente discriminato in Italia nell’assegnazione delle concessioni di gioco, effettui in modo trasparente, in forza di vincolo contrattuale con il bookmaker, attività di raccolta delle scommesse, di incasso delle poste di gioco, di trasmissione dei dati all’allibratore ed, eventualmente, di pagamento delle vincite su mandato di quest’ultimo, secondo lo schema della raccolta delle scommesse attraverso i “luoghi di vendita” di cui all’art. 1, comma 2, lettera i), del d.m. 1 marzo 2006, n. 111, trattandosi di attività fatta salva dall’art. 2, comma 5, dello stesso decreto (Sez. 3, n. 25439 del 09/07/2020, Rv. 279869).

Qualora, invece, il gestore di un centro scommesse italiano affiliato ad un bookmaker straniero metta a disposizione dei clienti il proprio conto-giochi o un conto-giochi intestato a soggetti di comodo, consentendo la giocata senza far risultare chi l’abbia realmente effettuata, è configurabile il reato de quo, essendosi realizzata un’illegittima intermediazione nella raccolta delle scommesse che rende irrilevante il rapporto intercorrente fra il centro italiano di raccolta delle scommesse e l’allibratore straniero nonché l’esistenza di titoli autorizzatori o concessori in capo a quest’ultimo, costituendo una mera occasione della condotta illecita imputabile esclusivamente all’operatore italiano (Sez. 3, n. 18590 del 09/01/2019, Rv. 275703).

1.2. I principi appena richiamati trovano applicazione anche nel caso di specie – come evidenziato dallo stesso ricorrente – con la conseguenza che i rapporti formali fra l’esercizio dell’indagato e il bookmaker straniero, nonché l’esistenza di titoli abilitativi in capo a quest’ultimo, o il carattere discriminatorio di una sua eventuale esclusione dall’assegnazione di detti titoli, non assumono rilevanza, a fronte dell’affermazione del Tribunale del riesame secondo cui vi era un conto gioco di comodo che non dava la possibilità di identificare individualmente gli scommettitori e la cui esistenza faceva sì che l’indagato rivestisse lui stesso il ruolo di scommettitore. Il Tribunale dubita inoltre – ma la circostanza potrà essere eventualmente oggetto di un più approfondito esame nel giudizio di merito – della stessa esistenza di un accordo tra l’indagato e la (…), per l’inidoneità della documentazione prodotta, che risulta priva di timbri o segni riconducibili alla società austriaca e reca una firma illeggibile dell’indagato, difforme da quella apposta nella procura speciale per il presente procedimento.

Tali affermazioni dell’ordinanza impugnata non sono state adeguatamente contrastate con il ricorso per cassazione, nel quale si è fatto semplicemente riferimento all’aspetto – tanto pacifico quanto irrilevante – dell’esistenza di una pluralità di regimi giuridici che regolano la materia delle scommesse. Del resto, il sindacato della Corte di cassazione sulla valutazione del fatto operata in sede di riesame trova il suo limite nel disposto dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui, nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge.

In tale nozione vengono compresi sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione che siano così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (ex plurimis, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656; Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692). Dunque, in caso di ricorso per cassazione proposto contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, è preclusa ogni censura relativa ai vizi della motivazione, salvi i casi della motivazione assolutamente mancante – che si risolve in una violazione di legge per la mancata osservanza dell’obbligo stabilito dall’art. 125 cod. proc. pen. – e della motivazione apparente (ex plurimis, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Rv. 254893).

2. Per tali motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende”.

Fonte: https://www.jamma.tv/

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