La Corte di Cassazione III Sezione penale ha confermato, con pronunzia definitiva, che l’operatore Stanleybet, assistito dallo studio Agnello, è stato discriminato nell’accesso al sistema concessorio italiano.
La Corte ha, infatti, rigettato il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica di Milano avverso l’ordinanza di disapplicazione della normativa italiana emessa dal Tribunale del Riesame di Milano che accoglieva il ricorso ex art.324 c.p.p. proposto da Daniela Agnello (in foto) nell’interesse del centro Stanleybet.
La Corte statuisce che il ricorso è infondato alla luce delle recenti pronunce dalla Corte di Giustizia (sentenza Corte di Giustizia in data 28/01/2016, Laezza, C-375/2014 e ordinanza in data 07/04/2016 nella causa C-65/2015), nei termini contrari all’assunto del Pm.
La pronunzia della Corte di Cassazione dimostra che la gara Monti è stata per l’operatore Stanleybet una gara non concorrenziale che prevedeva misure non proporzionate, poco chiare e poco trasparenti, rimesse alla discrezionalità dell’amministrazione.
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